Per le prestazioni sanitarie verso i pazienti, il medico non deve emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio. Dal 2026 il divieto, prorogato per anni, è entrato a regime: la fattura al paziente va emessa in formato cartaceo oppure come documento elettronico fuori dallo SdI, ad esempio PDF inviato via email. La fattura elettronica resta invece obbligatoria verso aziende, cliniche, società e Pubblica Amministrazione.
La confusione nasce proprio da qui: per i medici la regola non è “fattura elettronica sì” o “fattura elettronica no”. Dipende da chi riceve la fattura e dal tipo di prestazione.
Se il destinatario è un paziente persona fisica e la prestazione è sanitaria, il documento non deve passare dallo SdI. Se invece il medico fattura a una clinica, a una società, a un altro professionista o alla Pubblica Amministrazione, la fattura elettronica resta necessaria.
In questa guida vediamo cosa cambia dal 2026, quando la fatturazione elettronica per medici è vietata, quando è obbligatoria, come emettere correttamente la fattura al paziente e quali errori evitare nella gestione quotidiana dello studio.
La novità 2026: il divieto diventa permanente
Per anni il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie è stato prorogato di anno in anno. Questo ha creato molta incertezza tra medici, professionisti sanitari, segreterie e commercialisti: ogni fine anno si aspettava una nuova proroga per capire cosa sarebbe successo dal 1° gennaio successivo.
Dal 2026 il quadro cambia: il divieto non è più una proroga temporanea, ma una regola stabile.
Il D.Lgs. 81/2025 ha modificato l’art. 10-bis del D.L. 119/2018 eliminando il riferimento ai singoli periodi d’imposta. La Risoluzione Agenzia Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026 conferma che l’applicazione è entrata a regime e che le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI.
Il motivo è legato alla protezione dei dati dei pazienti. Una fattura sanitaria può contenere informazioni che rivelano lo stato di salute della persona. Per questo il legislatore ha scelto di non far transitare questi documenti attraverso il Sistema di Interscambio.
In pratica, per lo studio medico significa una cosa molto concreta: non serve più aspettare ogni anno una nuova proroga. La regola è stabile.Al paziente si emette fattura cartacea o PDF fuori dallo SdI. Alle aziende e alla Pubblica Amministrazione si emette fattura elettronica.
A chi si applica il divieto di fatturazione elettronica sanitaria
Il divieto di fatturazione elettronica sanitaria riguarda le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche.
Rientrano nel divieto sia i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, sia i professionisti che non sono tenuti all’invio al Sistema TS ma effettuano prestazioni sanitarie verso persone fisiche. Questa estensione deriva dall’art. 9-bis, comma 2, del D.L. 135/2018, richiamato anche dalla Risoluzione 9/E/2026.
Il criterio da tenere presente è doppio:
- destinatario della fattura: paziente persona fisica;
- natura della prestazione: prestazione sanitaria.
La Risoluzione 9/E/2026 richiama anche il tema dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio delle professioni sanitarie vigilate. Per l’esenzione IVA devono esserci sia il requisito oggettivo, cioè diagnosi, cura o riabilitazione, sia il requisito soggettivo, cioè l’esercizio di una professione sanitaria soggetta a vigilanza.
Tradotto in modo semplice: non basta che una prestazione “sembri sanitaria”. Bisogna valutare chi la eroga, a chi viene fatturata e quale trattamento fiscale si applica.
Tabella riassuntiva: quando sì e quando no
| CASO | FATTURA ELETTRONICA VIA SDI | COSA FARE |
|---|---|---|
| Visita medica a paziente persona fisica | No | Fattura cartacea o PDF extra-SdI |
| Prestazione sanitaria a paziente privato | No | Documento fuori dallo SdI |
| Fattura a clinica privata | Sì | Fattura elettronica B2B |
| Fattura a società o azienda | Sì | Fattura elettronica B2B |
| Fattura alla Pubblica Amministrazione | Sì | Fattura elettronica verso PA |
| Prestazione pagata da terzi | Dipende dal destinatario | Attenzione a non indicare dati del paziente se si fattura al terzo |
| Prestazione non sanitaria o non esente, dove previsto | Sì | Verificare con il commercialista |
Questa tabella non sostituisce il parere del commercialista, ma aiuta a capire la logica di base: il divieto riguarda la fattura sanitaria al paziente persona fisica, non tutte le fatture emesse da un medico.
Quando la fattura elettronica è obbligatoria per il medico
La fattura elettronica per medici resta obbligatoria quando il destinatario non è il paziente persona fisica, ma un soggetto diverso: azienda, clinica, società, ente o Pubblica Amministrazione.
I casi tipici sono:
- consulenze o prestazioni fatturate a una clinica privata;
- collaborazioni con poliambulatori o centri medici;
- prestazioni rese a società;
- medicina del lavoro fatturata a un’azienda;
- attività professionali verso altri soggetti IVA;
- prestazioni o incarichi verso la Pubblica Amministrazione.
In questi casi si parla di fatturazione elettronica B2B o B2G.
Il medico, quindi, può trovarsi a gestire due flussi diversi nello stesso studio:
- al paziente privato: fattura cartacea o PDF fuori dallo SdI;
- a cliniche, aziende o PA: fattura elettronica.
Questo è il punto operativo più importante. Non bisogna impostare lo studio su un’unica regola valida per tutto. Bisogna distinguere il destinatario.
Il caso delicato: prestazione pagata da terzi
Può capitare che una prestazione sanitaria sia pagata da un soggetto diverso dal paziente, ad esempio una società, una clinica, un fondo o un terzo pagante.
In questi casi bisogna fare particolare attenzione alla privacy. Se viene emessa fattura elettronica verso il terzo, il documento non deve riportare dati sanitari o nominativi del paziente quando non necessari.
La regola pratica è semplice: nella fattura elettronica verso il soggetto pagante non devono finire informazioni che permettono di identificare lo stato di salute del paziente.
Per questi casi è sempre meglio confrontarsi con il proprio commercialista, perché la corretta gestione dipende dal rapporto contrattuale e dal destinatario della fattura.
Come si emette la fattura al paziente nel 2026
Nel 2026, la fattura sanitaria al paziente si emette in formato cartaceo oppure come documento elettronico fuori dal Sistema di Interscambio.
Questo significa che il medico può:
- consegnare una fattura cartacea in studio;
- inviare un PDF via email;
- conservare il documento secondo le modalità previste;
- gestire separatamente eventuali altri adempimenti, come l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, quando previsto.
È importante non confondere tre cose diverse:
- fattura al paziente;
- fattura elettronica via SdI;
- invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
La fattura sanitaria verso il paziente non passa dallo SdI. Questo però non significa che vengano meno tutti gli altri obblighi fiscali o informativi. L’eventuale trasmissione dei dati al Sistema TS resta un adempimento separato.
La fattura al paziente deve comunque essere corretta nei dati, ordinata e conservata. Deve contenere le informazioni richieste, ma senza trasformare questo articolo in una guida tecnica alla compilazione.
In CloudMedical, l’anagrafica del paziente può contenere i dati utili per la fatturazione, compreso il codice fiscale. Questo aiuta lo studio ad avere informazioni ordinate e pronte quando deve emettere un documento fiscale.
La fatturazione viene gestita tramite integrazione con Fatture in Cloud: il gestionale aiuta a mantenere il flusso più ordinato, ma non va confuso con un modulo di fatturazione nativo.
Micro-scenario pratico
La segretaria gestisce due casi nella stessa mattina.
Nel primo caso, un paziente privato conclude una visita: lo studio emette una fattura cartacea o un PDF fuori dallo SdI.
Nel secondo caso, il medico deve fatturare una consulenza a una clinica convenzionata: in quel caso si usa la fattura elettronica B2B.
Due situazioni diverse, stesso bisogno: dati anagrafici ordinati e flusso chiaro. Per una visione più ampia del software, puoi leggere anche la guida al gestionale con fatturazione integrata e quella sul gestionale in cloud.
Forfettari, marca da bollo e Sistema TS: i punti di contatto
La fatturazione elettronica sanitaria si collega spesso ad altri temi fiscali, ma è importante non mescolare tutto nello stesso ragionamento.
Medici in regime forfettario
Il regime forfettario ha regole specifiche sulla fatturazione elettronica, ma per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche resta centrale il divieto di transito tramite SdI.
In pratica, anche qui bisogna distinguere: chi è il destinatario della fattura? È un paziente persona fisica o un soggetto B2B?
Marca da bollo
La marca da bollo può essere necessaria in alcuni casi, ad esempio quando la fattura è esente IVA e supera determinate soglie.
È un tema importante, ma va trattato separatamente perché dipende dal tipo di documento, dall’importo e dal regime fiscale.
Sistema Tessera Sanitaria
L’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è un adempimento diverso dalla fattura elettronica.
Il fatto che una fattura sanitaria al paziente non passi dallo SdI non significa automaticamente che non vadano gestiti altri invii o comunicazioni previsti dalla normativa fiscale.
Conservazione delle fatture
Anche la conservazione va gestita correttamente. Le fatture elettroniche B2B hanno regole proprie di conservazione digitale. Le fatture cartacee o PDF verso pazienti devono comunque essere conservate in modo ordinato secondo le regole applicabili.
Gli errori da evitare
Nella gestione quotidiana dello studio, gli errori più rischiosi non sono sempre quelli più complessi. Spesso nascono da confusione tra documenti diversi.
Il primo errore è inviare tramite SdI una fattura sanitaria destinata a un paziente persona fisica. La ratio del divieto è proteggere i dati sanitari: far transitare dal Sistema di Interscambio una fattura che contiene informazioni sanitarie può creare un problema privacy.
Il secondo errore è inserire il nominativo del paziente in una fattura elettronica emessa verso un terzo pagante, quando quel dato non è necessario.
Il terzo errore è confondere la fattura elettronica con l’invio al Sistema Tessera Sanitaria. Sono due adempimenti diversi.
Il quarto errore è dimenticare che le fatture elettroniche B2B o verso PA devono essere correttamente conservate.
Il quinto errore è lavorare con anagrafiche incomplete o disordinate: codice fiscale mancante, dati duplicati, indirizzi email errati, documenti salvati in posti diversi.
La fatturazione corretta parte sempre da dati ordinati.Per il tema privacy collegato ai dati dei pazienti, puoi leggere la guida sul GDPR per lo studio medico.
Domande frequenti
Il medico deve emettere la fattura elettronica?
Dipende dal destinatario. Verso i pazienti persone fisiche, le prestazioni sanitarie non devono passare dal Sistema di Interscambio e la fattura va emessa in formato cartaceo o PDF extra-SdI. Verso aziende, cliniche, società e Pubblica Amministrazione, la fattura elettronica resta invece obbligatoria.
Perché le fatture sanitarie non possono passare dal Sistema di Interscambio?
Per proteggere i dati dei pazienti. Una fattura sanitaria può rivelare informazioni sullo stato di salute della persona. Per questo il legislatore ha previsto che le fatture sanitarie verso pazienti persone fisiche non transitino dal Sistema di Interscambio.
Da quando il divieto di fattura elettronica sanitaria è definitivo?
Dal 2026. Il D.Lgs. 81/2025 ha modificato l’art. 10-bis del D.L. 119/2018 rendendo strutturale il divieto, che prima era stato prorogato di anno in anno. La Risoluzione Agenzia Entrate n. 9/E del 24 febbraio 2026 conferma l’applicazione a regime.
Come si invia la fattura al paziente?
La fattura al paziente può essere consegnata in formato cartaceo oppure inviata come PDF fuori dal Sistema di Interscambio, ad esempio via email. Restano fermi gli altri adempimenti, come l’eventuale trasmissione dei dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria.